Norme e Regolamenti

Documenti ufficiali, regolamento del Cimitero e tariffe.

Regolamentazione Cimitero S. Orsola

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1)  Le tumulazioni si effettuano dalle ore 10,00-10,30 circa alle ore 13,00 di ogni giorno feriale (lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì) ad esclusione del sabato. Il martedì non festivo le tumulazioni iniziano alle ore 08,30 circa. Le salme che perverranno al Camposanto o che richiederanno la tumulazione dopo le ore 13,00, saranno deposte in camera mortuaria per essere tumulate il primo giorno utile successivo.
2)  Direttiva Coordinatore Sanitario: In caso di trasferimento di salma in altro cimitero, anche se cittadino, ed anche se la salma trovasi a deposito presso la camera mortuaria occorre nulla-osta igienico sanitario del coordinatore sanitario.

3)  Per trasferire una cassetta ossario contenente i resti di una salma, anche se proveniente da un loculo revocato, occorre: a) autorizzazione scritta, con firma autenticata nei modi di legge, dei parenti che hanno la disponibilità sulla salma secondo i vincoli di parentela di cui all'art 77 del Codice Civile, con prevalenza della volontà del coniuge. Tale rapporto di parentela si evince con idonea dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà b) pagamento dei diritti di trasferimento (€ 106.21) presso la sede amministrativa, c) pagamento dei diritti di immissione nella nuova sepoltura o, in caso di trasferimento in altro cimitero, occorre anche d) lettera di "uscita" dell'Ufficio Mortuario di Palermo, e) saldatura a fuoco della cassetta di zinco, f) applicazione sulla stessa di una targhetta con i dati identificativi del defunto. Tali trasferimenti si eseguono dopo prenotazione presso l'ufficio di Soprintendenza del Camposanto.

4.a) Le operazioni straordinarie (dove è prevista la presenza del responsabile sanitario) si effettuano alle ore 8,00 di ogni giorno feriale, escluso il martedì, il venerdì e il sabato, previa prenotazione presso l'ufficio di Soprintendenza.
4.b) Dismissione lastre per tumulazione urne cinerarie e/o cassette ossario: le operazioni di dismissione lastre per tumulazione urne cinerarie e/o cassette ossario si eseguono contestualmente alla tumulazione (regolarmente prenotata) alla presenza del Soprintendente o suo delegato,  previa controllo della pratica amministrativa e di redazione del verbale di presenza firmato dall'intestatario della fattura e su disposizione dell'ASP di Palermo, senza la presenza del delegato sanitario e, naturalmente, senza pagamento dei diritti ASP.

4.c) Prenotazioni operazioni straordinarie: per prenotare qualsiasi movimentazione di salme ("spurghi", trasferimenti salme o resti, esumazioni ecc.) occorre presentare all'Ufficio di Soprintendenza del Camposanto, sito all'ingresso principale di Piazza S. Orsola, copia fotostatica della pratica da espletare con i dati dell'eventuale defunto da tumulare ed i dati del presentatore. La stessa sarà esaminata e potrà essere ritirata dopo 24 ore dalla data di presentazione con apposizione dei relativi timbri di prenotazione del giorno da effettuarsi sulla documentazione originale.


4.d)  Decalogo operazioni straordinarie:

Il giorno stabilito bisogna presentarsi presso l'ufficio di Soprintendenza alle ore 8.00 con tutta la documentazione in originale; dopo le ore 8.30 l'ufficio si riserva di rinviare ad altro giorno l'operazione.

Le operazioni non vengono effettuate in caso di avverse condizioni meteorologiche.

Se l'operazione dovesse protrarsi oltre le ore 10.00 in presenza di tumulazioni, l'ufficio di Soprintendenza può sospendere, temporaneamente, l'operazione, far effettuare le tumulazioni e quindi riprendere le operazioni di "spurgo".

Deve essere presente la persona intestataria della pratica munita di valido documento di riconoscimento. Ove la persona sia impossibilitata ad intervenire può delegare altro familiare mediante delega regolarmente autenticata nei modi di legge.  (N.B. trattandosi di delega non é permessa l'autocertificazione.).

Deve essere presente almeno un altro familiare anch'esso munito di valido documento di riconoscimento.

Per ogni salma da riunire in ossario bisogna produrre una cassetta di zinco completa di targhetta identificativa.

Per ogni salma da estumulare e ritumulare, se non di recente tumulazione, occorre produrre una cassa di legno per il cosiddetto "rifascio".

Nel caso che una salma non dovesse essere completamente mineralizzata è possibile, anziché inumarla in campo temporaneo, ritumularla nella stessa sepoltura previa autorizzazione dell'amministrazione rilasciata a sua volta su richiesta degli stessi familiari che ne avevano richiesto la riunione in ossario. In tale caso la nuova operazione deve essere conclusa entro le ore 12.30 della stessa mattina, pena il trasferimento d'ufficio della salma in campo temporaneo.

Nel caso di trasferimento di salma in altro luogo, è d'obbligo il ripristino delle condizioni di impermeabilità del feretro e pertanto occorre produrre un rivestimento di zinco e/o una nuova cassa di legno a seconda delle condizioni del feretro e secondo le prescrizioni del personale della ASP di Palermo, Distretto 14 dietro il pagamento di € 51,00 se la salma è stata inserita in un cassone di zinco o sia stato fatto un rivestimento di zinco o di € 76,50 nel caso in cui è stata sostituita anche la cassa in legno con la dicitura “confezionamento feretro di……”

Per i trasferimenti da questo cimitero ad altro cimitero, sia esso nello stesso comune di Palermo (Rotoli ecc.) o fuori comune, occorre produrre autorizzazione igienico-sanitaria rilasciata dal personale della ASP di Palermo, Distretto 14 (originale + fotocopia), dietro pagamento dei diritti fissati dal Decreto Ass. Sanità del 4 giugno 2004 e seguenti (€_51,00), aggiungendo €_13,26 se la salma trovasi a deposito in camera mortuaria.

Per i trasferimenti fuori cimitero occorre, inoltre, presentare decreto di partenza se la salma va fuori comune o autorizzazione al trasporto se entro lo stesso comune, ambedue rilasciate dall'Ufficio Mortuario del comune di Palermo.

5)  Arrivo salma, resti o ceneri da fuori comune: in caso di arrivo di salma proveniente da altro comune, per potere accedere al camposanto occorre essere preventivamente in possesso di nulla-osta o autorizzazione alla sepoltura (fattura di tumulazione) rilasciati dalla Fondazione di Santo Spirito e, allorquando la salma arriva al cimitero, dopo i controlli di routine (controllo del sigillo di integrità, comma 9.7 della Circolare del Ministero della Sanità n.24 del 24 giugno 1993, della cerchiatura con liste di lamiera di ferro art. 30/11 del DPR 285/1990 e/o della presenza della valvola (Circolare Ministero della Sanità  24/1993 punto9.2)) tutta la documentazione dovrà essere messa sulla piattaforma informatica del comune di Palermo il quale invierà email di un nulla osta seppellimento dietro pagamento dei diritti e solo dopo sarà possibile procedere alla prenotazione della tumulazione della salma se in possesso, anche, della fattura della Fondazione Camposanto di Santo Spirito  relativa alla tumulazione della salma . Per l'arrivo di resti o di ceneri è prevista la stessa prassi di cui sopra senza il pagamento dei diritti previsti dall'art. 19 comma 3 D.P.R. 285/90. Per le ceneri derivanti da salme che da Palermo vengono trasportate presso forni crematori di altre città e che ritornano a Palermo non occorre nessun visto di arrivo purché nel decreto di partenza venga specificato che le risultanti ceneri saranno trasportare al cimitero di S. Orsola. Per l'accesso al camposanto di resti o di ceneri è necessario avere il pagamento dell’acquisto di una celletta ossario o dell’immissione in sepoltura privata. La documentazione delle ceneri provenienti da altre città o stati dovrà essere posta sulla piattaforma informatica del comune di Palermo. Per le ceneri e/o resti provenienti da Palermo (abitazione o crematorio Rotoli) non occorre Visto arrivare della Soprintendenza.

6) Deposito salme in camera mortuaria: La sosta di una salma in camera mortuaria è gratuita per le prime 48 ore ed a pagamento per i giorni successivi secondo la tariffa in vigore.
il deposito in camera mortuaria di una salma è a pagamento anche per le salme che per essere tumulate necessitano di "spurgo" (riunione in ossario) nella sepoltura o loculo. In quest'ultimo caso il pagamento sarà dovuto sino al giorno della fatturazione e nulla sarà dovuto tra il giorno della fatturazione ed il giorno effettivo dell'operazione.

7) E' possibile effettuare operazioni di riunione in ossario in sepoltura a condizione che: a) la sepoltura sia colma(piena), b) vi sia la presenza di una salma da tumulare, c) che la/e salma/e da riunire in ossario siano morte da almeno 20 anni, anche in presenza, nella stessa sepoltura, di eventuali salme sovrastanti morte da meno di 20 anni che saranno estumulate e ritumulate se trattasi di sepoltura del tipo a pozzo o a stanzone. Le operazioni di riunione in ossario con salma in giacenza in camera mortuaria hanno la precedenza.

8) E' possibile riacquistare un loculo occupato a condizione che la salma che vi è tumulata sia morta da almeno 20 anni ed il defunto da tumulare abbia un rapporto di parentela/affinità con il concessionario del loculo (intestatario fattura) fino al quarto grado.

9) E' possibile celebrare funerali nella chiesa (dei Vespri) all'interno del cimitero, dietro pagamento dei diritti previsti in tariffa,  esclusivamente nella stessa giornata di arrivo della salma o, eccezionalmente, nella prima giornata feriale nel caso che la salma pervenga al cimitero in una giornata festiva o oltre l'orario previsto per le tumulazioni a prescindere dalla data di tumulazione della salma, mediante prenotazione presso la stessa chiesa, comunque non oltre il 10° giorno successivo alla morte. A seguito di nuove disposizioni del Commissario Arcivescovile, tenuto conto dell'evoluzione tecnica di costruzione e formazione dei feretri, è stato esteso il termine per l'esecuzione dell'esequie all'interno della Chiesa dei Vespri, all'interno del Camposanto, sino al 10° giorno successivo alla morte a condizione che dal 4° giorno venga attestata la rispondenza delle caratteristiche  del feretro a quanto previsto nell'appendice "A" alla detta dichiarazione reperibile presso la sezione "Modulistica". Durante l'emergenza Covid-19 non è permesso celebrare funerali in Chiesa di salme morte per Covid-19.

10) Per potere accedere al camposanto una salma deve essere provvista dell'autorizzazione al trasporto rilasciato dal comune di partenza, del permesso al seppellimento rilasciato dal comune dove è avvenuto il decesso e di autorizzazione  alla tumulazione (fattura) o nulla-osta rilasciati dall'amministrazione della Fondazione anche per le salme provenienti da "fuori comune" che, a sua volta,  devono essere preventivamente vistati dall'ufficio di soprintendenza sito all'ingresso principale del camposanto; tale visto viene rilasciato, esclusivamente, al momento dell'arrivo della salma al cimitero.

Avviso per i loculi a scadenza trentennale (Concessioni dal 19.05.1979)

Tutti i loculi concessi da questa Fondazione (ex Ente) a far data dal 19 maggio 1979 sono loculi a concessione trentennale che scadono dopo trenta anni dalla loro concessione (per esempio se un loculo è stato concesso il 30 aprile 1980 scade il 29 aprile 2010, qualunque sia la data di tumulazione della salma nel detto loculo).  I loculi concessi prima del 19 maggio 1979 sono perenni.
Prima della scadenza della concessione di ogni loculo è data facoltà, a chi ne abbia interesse, di rinnovare la concessione (per lo stesso defunto) per un ulteriore periodo di 30 anni.
Per rinnovare la concessione occorre recarsi presso gli uffici amministrativi di Corso Camillo Finocchiaro Aprile,231- 235 - 90138 - Palermo, non prima di 2 mesi dalla data di scadenza della concessione.
Il rinnovo può essere richiesto secondo il seguente ordine:
    1° - Dal concessionario del loculo, ossia chi ha acquistato il loculo a suo tempo;
    2° - Dagli aventi diritto secondo quanto previsto dagli art. da 74 a 77 del C.C. con prevalenza del coniuge;
    3° - Da chi ne abbia interesse in mancanza di discendenti entro il 6° grado.
Per coloro che non fossero interessati al rinnovo della concessione, si procederà d'ufficio al recupero del loculo estumulando la salma ivi ospitata, riunendola in ossario e trasferendo i resti mortali in un loculo ossario individuale.
Nel caso in cui la salma non fosse mineralizzata (trovata intera / non scomposta) la stessa sarà trasferita ed inumata in una fossa del campo temporaneo di questo cimitero per poi essere esumata dopo il prescritto turno di rotazione (almeno due anni) e deposta in ossario individuale, oppure potrà essere ritumulata nello stesso loculo a discrezione della Fondazione. In entrambi i casi le salme saranno addizionate con enzimi scheletrizzanti per favorirne la mineralizzazione.
Coloro che fossero interessati ad assistere all'operazione di estumulazione possono farne richiesta, prima della scadenza della concessione, a mezzo di idoneo modulo reperibile presso gli uffici amministrativi di Corso Camillo Finocchiaro Aprile n. 235, o presso gli uffici del camposanto di Piazza S. Orsola, oppure sul sito web ufficiale della Fondazione all'indirizzo:- www.entesantospirito.it --> Modulistica --> Richiesta informazioni sulla data di estumulazione da loculi trentennali o direttamente al seguente link: Modulistica   . Il modulo deve essere accompagnato dalla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Si informa che durante le operazioni di riunione in ossario le fotoceramiche esistenti sul loculo e non consegnate, saranno conservate all'interno delle corrispondenti cassette ossario restando a disposizione dei parenti che ne abbiano titolo alla restituzione. Tale restituzione può essere richiesta dietro presentazione di relativa istanza presso il locale Ufficio di Soprintendenza del cimitero nei giorni di lunedì non festivi dalle ore 15,00 alle ore 16,00.

11) Operazione di riunione in ossario sepolture private.
Nelle sepolture a tumulazione sovrapposta (a pozzo o a stanzone), le estumulazioni delle salme di compiuto ventennio, preordinate alla riunione in ossario, ai sensi dell’art. 86 del D.P.R.  10 Settembre 1990, n. 285, dalle sepolture private, sono effettuate ove ricorrano le seguenti circostanze, documentazioni ed autorizzazioni:
a)	che la sepoltura sia colma e si debba procedere alla tumulazione di una salma alla stregua dell’art.18 del Regolamento per l’esercizio del Camposanto di S. Spirito.
Gli accertamenti relativi alla predetta circostanza saranno effettuati dal Soprintendente, prima di dar corso alle estumulazioni. Ove dovesse essere accertata la disponibilità di un posto non si darà corso ad alcuna estumulazione, e si procederà direttamente alla tumulazione della salma.
b)	che per ciascuna salma di compiuto ventennio, da estumulare e trasferire in campo temporaneo, o eventualmente raccogliere in cassetta ossario (ove il delegato sanitario ne accerti la completa mineralizzazione), sia prodotta autorizzazione scritta, con firma autenticata nei modi di legge, dei parenti che hanno la disponibilità sulla salma, secondo i vincoli di parentela di cui all’art.77 del cod. civ. con prevalenza della volontà del coniuge.
Tale rapporto di parentela dovrà essere dimostrato con idonea dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, con firma autenticata, resa nei modi e con le forme previste dalla legge.
c)	che venga prodotta autorizzazione scritta, con firma autenticata nei modi di legge, del concessionario o di tutti i cointestatari della sepoltura, o di un loro delegato nei modi di legge.
Ove le salme da estumulare, o comunque interessate dall’ operazione appartengano soltanto ad alcuni concessionari, sarà sufficiente l’autorizzazione di questi e non già di tutti i concessionari.
La disponibilità sulla salma, secondo il rapporto di parentela, dovrà essere dimostrata con le stesse modalità di cui al punto b).
d)	che, oltre al pagamento dei diritti relativi alle operazioni certe, venga effettuato il versamento di un deposito cauzionale, nella seguente misura:
1.	se si chiede la riunione in ossario di una sola salma di compiuto ventennio:
un importo pari ai diritti di tariffa vigenti per la inumazione in campo temporaneo (inumazione, fossa, cippo, esumazione, cassetta ossario, ritumulazione nella sepoltura di provenienza);
2.	se si chiede la riunione in ossario di due o più salme di compiuto ventennio:
un importo pari ai diritti di tariffa vigenti per la inumazione in campo temporaneo di almeno due salme.
La somma pagata a titolo di deposito cauzionale sarà rimborsata per intero o parzialmente, a seconda del numero di salme che si renderà necessario inumare in campo temporaneo e delle operazioni effettuate.
Ove all’atto dell’operazione, dovesse risultare che il numero delle salme da inumare in campo temporaneo è maggiore di due, gli interessati dovranno provvedere al pagamento dei diritti di tariffa dovuti per il completamento delle operazioni. Se le operazioni si dovessero protrarre oltre orario di apertura degli sportelli, il soprintendente farà completare le operazioni, ma non la tumulazione della salma in attesa in camera mortuaria. Tale tumulazione sarà effettuata il giorno successivo, dopo l’effettuazione del pagamento dei diritti dovuti.
Successivamente il Soprintendente provvederà a comunicare all’Amministrazione, se e quante inumazioni siano state effettuate, o qualunque altro fatto che possa avere refluenze sul rimborso del deposito cauzionale. A tale comunicazione dovrà essere allegata la fattura di pagamento del deposito che il Soprintendente avrà cura di farsi consegnare dagli interessati.
A seguire, l’Amministrazione, su istanza degli interessati (vedi modulo richiesta rimborso) provvederà al rimborso totale o parziale della somma versata a titolo di deposito su IBAN indicato dagli stessi interessati.
e)	Che venga prodotta ricevuta di pagamento all’ASP dei diritti dovuti per l’intervento del delegato sanitario all’operazione cimiteriale richiesta.
2.	Nelle sepolture a loculi individuali, ove siano colme, sarà consentita l’estumulazione soltanto di una salma di compiuto ventennio con le stesse autorizzazioni e documentazioni indicate.

12) Operazioni riunione in ossario Congreghe, Confraternite e Sodalizi
Per le operazioni di riunione in ossario nelle Congreghe, Confraternite e Sodalizi, si applicano le disposizioni di cui alle sepolture private occorrendo inoltre:
1.	che al momento della morte, il nominativo della salma da tumulare risulti regolarmente iscritto nei ruoli, ai sensi dell’art. 31 del regolamento per l’esercizio del Camposanto di S. Spirito;
2.	che siano colme tutte le sepolture e sacrari di cui dispongano o, nel caso di sepoltura privata, che la stessa sia colma;
3.	che sia colmo o non dispongano di campo temporaneo.
Per le estumulazioni vanno prodotte, oltre alle autorizzazioni e dichiarazioni previste, anche il nulla-osta del superiore o del legale rappresentante del sodalizio.

Considerato lo stato di difficoltà in cui si trovano molte Confraternite che hanno quasi del tutto occupato gli spazi disponibili ed i Superiori delle stesse non riescono ad effettuare le operazioni di riunione in ossario delle salme ultraventennali dal momento che spesso non sono in grado di produrre le autorizzazioni necessarie dei parenti che hanno la disponibilità sulle stesse sia perché non più esistenti, sia perché irrintracciabili.
La Fondazione, con deliberazioni n. 36/2020 e 35/2024, ha regolato la materia introducendo specifiche disposizioni nel seguente modo:
1.	Le operazioni di riunione in ossario nelle sole sepolture comuni delle Confraternite, Congregazioni e Sodalizi, nel caso in cui non sia possibile rintracciare gli eredi delle salme da avviare alle riunioni in ossario, potranno essere effettuare eccezionalmente alle seguenti condizioni:
a)	che al momento della morte, il nominativo della salma da tumulare risulti regolarmente iscritto nei ruoli, ai sensi dell’art. 31 del regolamento per l’esercizio del Camposanto di S. Spirito;
b)	che siano colme tutte le sepolture comuni e sacrari di cui dispongano;
c)	che sia colmo o non dispongano di campo temporaneo;
d)	che venga prodotta autorizzazione sottoscritta dal Superiore con firma autenticata nei modi di legge, nella quale oltre ad indicare dettagliatamente le operazioni da effettuare, dovrà sollevare la Fondazione da ogni responsabilità sia civile che penale, assumendosi qualunque onere possa derivare dalle operazioni indicate, comprese eventuali azioni giudiziarie.
e)	che venga prodotta idonea dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa nei modi e con le forme previste dalla legge, sottoscritta dal Superiore pro-tempore, con firma autenticata, dalla quale si evinca che per la salma, di che trattasi, non esistano più eredi o aventi diritto entro il sesto grado o che gli eredi, dopo le dovute ricerche siano risultati irrintracciabili;
f)	che vengano pubblicati all’Albo Pretorio Comunale i nominativi dei defunti atti alle operazioni di riunione in ossario;
g)	che in ogni caso, la cassetta ossario individuale, contenente i resti ossei, venga ritumulata all’interno dello stesso recinto, in quanto, per mancanza delle dovute autorizzazioni, la stessa non potrà essere trasferita altrove.
Nel caso si tratti di riunione in ossario da loculo murale, i resti dovranno essere custoditi, in cassetta ossario singola, in altra idonea sepoltura sempre all’interno del medesimo recinto.
Per nessuna ragione i resti potranno essere trasferiti fuori dal recinto né tantomeno avviati all’ossario comune in quanto dovranno essere sempre identificabili.
Considerato che la maggior parte delle Confraternite non dispone di un campo temporaneo all’interno del proprio recinto, si precisa che le salme trovate integre, dopo lo spurgo, potranno essere trasferite temporaneamente al campo di inumazione presente nel recinto cimiteriale, per il processo di mineralizzazione, a condizione che, completato il periodo di mineralizzazione, i resti ossei vengano ritumulati all’interno del recinto confraternale.
2.	Per le sepolture private all’interno dei recinti delle Congregazioni/Confraternite/Sodalizi, restano in vigore le disposizioni già in essere.
3.	Nel caso in cui si abbia ragione di ritenere che l’esercizio di tale facoltà possa creare degli abusi o degli illeciti anche parziali, la Fondazione avrà la facoltà di non applicare la presente delibera e negare l’autorizzazione richiesta.

Estratto regolamento Camposanto

Estratto del Regolamento del Camposanto di Santo Spirito in Palermo.

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Regolamento del Camposanto di Santo Spirito in Palermo
Testo unico del 23.12.1924, approvato dalla G.P.A. il 15.05.1925 e successive modifiche in base al R.D. 27.07.1934 n. 1265 e al D.P.R. 20.10.1975 n. 803, pubblicato nell’anno 1981.


Sepolture perenni

Art. 8. Le sepolture perenni servono per la tumulazione dei membri di una determinata famiglia, per Compagnie, Congregazioni, Sodalizi, e possono aver luogo nelle aree disponibili delle diverse sezioni del Camposanto.

Con decorrenza dal 18.05.1979, in applicazione del nuovo regolamento di polizia mortuaria, D.P.R. 21.10.1975, n. 803, le concessioni funerarie già perenni hanno le seguenti durate:

  • Trentennali: i loculi (nicchie) individuali in sacrari collettivi;
  • Perenni: i cellarietti ossari;
  • Novantanovennali: tutte le altre concessioni.

Alla scadenza dei predetti termini, tutte le concessioni temporanee, ad eccezione di quelle nei campi provvisori, potranno essere rinnovate per una durata uguale a quella iniziale, mediante il pagamento di una somma pari al prezzo di tariffa in vigore al momento della scadenza.

Nel caso in cui non si verifichi il rinnovo delle concessioni, i resti e le salme esistenti nelle sepolture dovranno essere trasferiti a cura e spese dei concessionari o dei loro eredi, onde consentire che l’Ente rientri nella disponibilità delle sepolture.

Ove non vengono effettuati i suddetti trasferimenti l’Amministrazione, previa notifica nei modi di legge, procederà d’ufficio alla riunione dei resti in cassette ossario di zinco individuali sulle quali sarà apposto, ove possibile, nome cognome e data di morte ed al trasferimento in cellarietti ossari individuali.


Immissione nelle sepolture gentilizie

Art. 18. Nei sepolcreti di famiglia i concessionari hanno facoltà di farvi seppellire i parenti e gli affini.

Il concessionario può inoltre permettere che vi siano sepolti i cadaveri di persone estranee alla sua famiglia; in tal caso dovrà dare il suo consenso per iscritto e, se la concessione della sepoltura è indivisa fra varie persone, occorrerà il consenso di tutti i concessionari o da un delegato di essi, nominato a mente del seguente articolo 23.

Quando si ha ragione di ritenere che l’esercizio di tale facoltà celi una vera alienazione, anche parziale, avente carattere di speculazione, l’Amministrazione potrà negare il permesso.

Art. 19. Per i cadaveri di persone estranee il diritto d’immissione nelle sepolture di famiglia ai sensi del precedente art. 18 verrà corrisposto dagli interessati nella misura del doppio di quello come sopra stabilito per i congiunti.

Diritto di successione

Art. 23. Il diritto relativo ai sepolcreti di famiglia passerà alla morte del concessionario agli eredi e legittimi successori.


Obbligo delle Compagnie e Sodalizi

Art. 30. Le compagnie e gli altri Sodalizi, che ebbero concesse aree di terreno, restano soggette a tutte le disposizioni del presente regolamento.

Restano inoltre tenuti a far pervenire nel mese di gennaio di ogni anno all’Amministrazione l’elenco o ruolo dei soci e lo stato di famiglia di ognuno di essi per rilevare le persone che hanno diritto alla sepoltura. Non ottemperando all’obbligo suddetto, verranno sospesi i seppellimenti.

Art. 31. Tutte le variazioni di ruolo, sia per ammissione che per cancellazione di soci, che potranno avvenire nel corso dell’anno dovranno mensilmente essere comunicate all’Amministrazione, la quale non rilascerà licenza di seppellimento se non per coloro che figurano regolarmente iscritti nei ruoli o nelle successive modificazioni di essi.

Le Compagnie ed i sodalizi di cui all’art. 30 hanno l’obbligo di mantenere le aree a loro concesse in perfetto stato di decoro nel rispetto delle norme di Polizia Mortuaria. La violazione di quanto sopra comporta la revoca della concessione.


Stabilità degli oggetti delle tombe

Art. 61. Gli oggetti di ornamento e decorazione dei monumenti, le ghirlande metalliche ed altri ricordi dovranno essere collocati stabilmente e in maniera da non poter essere facilmente asportati.

L’amministrazione non si rende responsabile dei guasti, o furti di detti oggetti deposti sulle tombe e attaccati ai monumenti.

Art. 62. I monumenti e qualsiasi iscrizione già collocati non potranno essere rimossi per tutto il tempo della concessione della sepoltura ove sono posti, ritenendosi sin dal momento della loro collocazione siccome parte integrale del Camposanto.

Art. 63. Le spese occorrenti per la manutenzione e conservazione delle tombe e dei monumenti sono a carico dei concessionari.

Art. 64. Allorché un monumento, o qualche parte di esso, o altro segno funerario viene a sconnettersi, a spostarsi, a cadere, o a minacciare di cadere, i rispettivi concessionari o i loro eredi saranno diffidati ad eseguire le opportune riparazioni, rimettendo le cose allo stato normale. Non ottemperandosi nel termine assegnato, l’Amministrazione provvederà in modo conveniente a tutelare la sicurezza delle persone e l’estetica del Camposanto a spese del concessionario.


Accesso e comportamento nel Camposanto

Art. 77. Non è permesso entrare nel Cimitero in altro modo che a piedi o con auto munita di pass.

È vietato l’ingresso alle persone che trovansi in stato di ubriachezza o di esaltamento, o che sono vestite indecentemente.

È vietato l’ingresso ai ragazzi che non siano accompagnati da adulti. È altresì vietata l’introduzione di cani.

Art. 78. Nel camposanto si dovrà serbare un contegno decoroso, astenersi dal fumare, dal fare rumori di qualsiasi sorta e dal commentare atti contrari alla decenza.

Non si devono disturbare i dolenti, che stanno in meditazione o in preghiera presso il sepolcro dei loro cari; non camminare in altri spazi che su viali e sui sentieri a ciò destinati, non sedersi e non sdraiarsi sull’erba e sui monumenti, non guastare, né sporcare, o deteriorare, o modificare, in qualunque modo, i tumuli, i prati, i fiori, gli arbusti, i monumenti, le pietre, i segni funebri e qualunque oggetto infine, di cui è costituito il Camposanto, o che ne forma appendice.

I contravventori saranno invitati a contenersi nei modi convenevoli, ed, ove l’invito riesca inefficace, si faranno uscire immediatamente.

Saranno subito espulsi coloro che profferissero, o commettessero insulti verso i trapassati, o atti indecenti.

Art. 80. È proibito prender copia dei monumenti senza l’autorizzazione di chi soprintende al Camposanto e senza il permesso del concessionario della sepoltura a cui il monumento appartiene.

Art. 81. Qualunque persona addetta al servizio del Camposanto non può chiedere retribuzione o mancia per qualsivoglia servizio da essa prestato.

Art. 82. Gli impiegati dell’Amministrazione non possono essere né incaricati di assumere commissioni di qualsiasi natura relative ad oggetti funerari di cui si faccia commercio, né ingerirsi in qualunque affare od impresa relativi a tutto ciò che riguarda il Camposanto.

Art. 83. È vietato fermarsi nel Camposanto o avanti gli ingressi per vendere oggetti.


Reclami

Art. 88. Nell’ufficio del Camposanto sarà tenuto a disposizione del pubblico un registro per gli eventuali reclami.


Licenza per lavori

Art. 105. Gli appaltatori di opere adibiti dai concessionari di terreno o di sepoltura non potranno in nessun caso iniziare opere di costruzione, sistemazione o riparazione di sepolture per conto di privati, se prima non si saranno provvisti della relativa licenza rilasciata dall’Ispettore tecnico, la quale sarà consegnata all’ufficio del Sopraintendente.

Regolamento Camposanto — testo integrale

Documento ufficiale in formato PDF.

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